L’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE IN OGNI LOCALE (O SU OGNI RADIATORE/TERMOSIFONE) NON È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA
31/01/2013.
L’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE IN OGNI LOCALE (O SU OGNI RADIATORE/TERMOSIFONE)  NON È ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA
NON ESISTE NESSUNA NORMA DI LEGGE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE CHE IMPONGA TALE OBBLIGO.
 
Come si può constatare negli articoli di legge sotto riportati che regolamentano la termoregolazione negli edifici NON C’È NESSUN OBBLIGO DI INSTALLARE LE VALVOLE TERMOSTATICHE IN OGNI SINGOLO LOCALE O SU OGNI SINGOLO RADIATORE/TERMOSIFONE.
 
GLI ISPETTORI, siano essi inviati dalla provincia o dal comune, NON POSSONO ENTRARE NEL MERITO DELL’IDONEITÀ DEL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE e TANTOMENO NEL MERITO DELL’OBBLIGO DELL’INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE.
 
Gli articoli di legge che regolamentano la termoregolazione degli edifici e degli impianti termici in essi installati sono quelli di seguito riportati.
 
Art. 4 comma 21 D.P.R. 59/2009 (sostituisce l’allegato I del D. Lgs. 192/05)
Art. 12 allegato I D. LGS. 192/05 - Art. 11 allegato I D. LGS. 311/06 - Art 21 All. I D. Lgs. 192/05 e s.m.i.)
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
 
 
Art. 4 comma 6 lett.c D.P.R. 59/2009(sostituisce l’allegato I del D. Lgs. 192/05)
Art. 4 lett. c allegato I D. LGS. 192/05 - Art. 4 lett.c   allegato I D. LGS. 311/06 -   Art 6 lett. c All. I D. Lgs. 192/05 e s.m.i.)
Nel caso di mera sostituzione di generatore di calore devono essere presenti salvo, che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti.
 
Come si può notare le norme di Legge, sopra testualmente trascritte, riportano la dicitura “nei singoli locali o nelle singole zone”.
Nel momento in cui dice “….o nelle singole zone” viene a cadere l’obbligo di installare i “dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente” (sistemi di termoregolazione e/o valvole termostatiche) in ogni singolo locale, stanza o ambiente ovvero su ogni singolo radiatore presente nell’unità immobiliare.
 
Di fatto dovrebbe essere il progettista dell’impianto termico che studia quali possono essere i singoli locali o le singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizione uniformi, ed in funzione di tali risultanze dovrebbe stabilire i dispositivi di termoregolazione più adatti da installare tenendo conto anche dell’economia dell’intervento e del risparmio che può determinare negli anni.
In pratica in un appartamento potrebbe individuare anche solo due zone (ad esempio una prima zona che comprende le camere da letto esposta a nord ed una seconda zona che comprende gli ambienti della zona giorno esposta a sud, dove quest’ultima gode degli apporti di calore gratuiti del sole ed anche eventualmente della cucina) che hanno caratteristiche di uso ed esposizione uniformi e quindi decidere di installare solo due cronotermostati nelle due zone, senza installare alcuna valvola termostatica sui radiatori, nel rispetto dei suddetti articoli e senza per ciò contravvenire alcuna norma di legge.
Per assurdo il progettista potrebbe individuare anche una sola zona che abbia caratteristiche di uso ed esposizione uniformi, ad esempio se tutte le stanze di un appartamento adibito ad ufficio fossero rivolte ugualmente a sud.
 
Di fatto, quindi, la regolazione della temperatura ambientale nelle singole unità immobiliari deve essere sempre presente (almeno, nella peggiore delle ipotesi, un cronotermostato di zona come nel caso sopra descritto di una sola zona).
L’indirizzo è chiaramente verso la regolazione a zone, ovviamente, molto meglio se la regolazione avviene per ogni singolo locale o stanza con ampio uso di valvole termostatiche o dispositivi equivalenti ma non per questo è obbligatorio .
 
Pertanto, per quanto sopra esposto, è impensabile che gli ispettori, nell’ambito delle ispezioni ai fini del controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, entrino nel merito della progettazione del tipo di termoregolazione o sull’idoneità dello stessa o ancor peggio sulla presenza o meno delle valvole termostatiche installate su ogni radiatore o in ogni singola stanza o ambiente.
Non c’èntra nulla.