Il nuovo D.L. 179 del 18-10-2012 coordianto con L.221 del 17-12-2012, all'art.34 comma 53 (aggiunto con legge n. 221 del 17-12-2012) modifica l'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412 come si seguito si riporta:
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni."
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni."